giovedì, 21 novembre 2024 Ultimo aggiornamento il 19 novembre 2024 alle ore 14:04

Mobbing

Come riconoscerlo.

 
Mobbing
Spesso confuso con il bullismo, questo tipo di violenza è molto più subdola e sofisticata. L’espressione mobbing deriva dal verbo to mob che letteralmente significa aggredire, assalire tumultuosamente. L’odierna psicologia del lavoro utilizza questo termine al fine di indicare una condizione di conflittualità persistente all’interno del luogo di lavoro, ove gli attacchi reiterati hanno la finalità di danneggiare la vittima sotto più profili: salute, professionalità, reputazione.

La definizione più accreditata qualifica il mobbing come un’azione (o una serie di azioni) che si ripetono nel tempo, compiute da uno o più mobber per danneggiare qualcuno, che prende il nome di mobbizzato. Tale condotta ha sempre uno scopo preciso: il soggetto passivo della stessa viene intenzionalmente aggredito attraverso una strategia comportamentale finalizzata alla sua distruzione psicologica e professionale.

Trattandosi di un concetto mutuato da altre esperienze giuridiche, si registra una profonda confusione terminologica in materia. Più precisamente va sottolineato che il mobbing non si identifica né con il nonnismo militare né, tanto meno, con il bullismo studentesco. Quest’ultime forme di aggressione consistono, infatti, in atti di violenza o minaccia fisica. Il mobbing, al contrario, si caratterizza per comportamenti subdoli ed assai sofisticati. Si tendono ad escludere nel concetto di mobbing, inoltre, i conflitti meramente transitori. E’ importante che il lavoratore conosca tali distinzioni terminologiche al fine di valutare correttamente la situazione in cui può trovarsi coinvolto.
Soggetti attivi possono essere i colleghi, il datore di lavoro, i vertici dirigenziali, o più raramente i subalterni. Esistono quindi varie forme di mobbing.

Un dato significativo, e credo d’interesse per il lettore, risiede nel fatto che tra i comportamenti vessatori riconducibili al mobbing, vi è anche la molestia sessuale. Sovente è molto difficile distinguere i due fenomeni, malgrado fra gli stessi corrano delle differenze fondamentali. Al contrario del mobbing, la violenza sessuale può consistere anche in un solo atto. Il molestatore ha nei confronti della vittima un chiaro intento libidinoso, mentre il mobber tende ad emarginare. Detto altrimenti: la molestia sessuale ha la finalità di avvicinare la vittima, il mobbing di allontanarla. Ciò che accomuna le due condotte è, tuttavia, l’atteggiamento psicologico dell’autore, che rende la linea di demarcazione sottile. Per fare un esempio, negli ambienti di lavoro tipicamente maschili, vi possono essere dei comportamenti in cui il contenuto sessuale è marginale e si caratterizza per essere non il fine, bensì lo strumento per la molestia.

Si pensi al caso della collega donna costretta a subire un linguaggio volgare o pieno di doppi sensi. Tali singoli episodi potranno essere ricondotti nell’ambito del mobbing in quanto l’intento degli autori non è tanto la provocazione sessuale ma, piuttosto, l’ermarginazione.
A causa della diffusione crescente del fenomeno, negli ultimi anni, molti Paesi hanno iniziato ad affrontarlo. In Italia il dibattito è molto acceso ed una prima risposta normativa è stata data a livello da alcune regioni italiane, con le loro leggi. Molti non sapranno che fra queste vi rientra anche l’Umbria.

Come difendersi dal mobbing?

In prima battuta, ai fini di richiesta risarcimento danni da mobbing, il lavoratore può rivologersi a delle strutture di supporto. Raramente la vittima ha infatti la lucidità per affrontare da sola la situazione. E’ quindi molto importante chiedere aiuto e raccogliere quante più informazioni possibili e prove del comportamento mobbizzante. Inoltre, vi sono sportelli mobbing presenti in quasi tutte le città. Se poi la condotta del mobber è suscettibile di assumere rilevanza penale o ha provocato una vera e propria malattia, fisica o psichica, è possibile denunciare l’accaduto alle competenti Autorità.In sede civile è invece possibile chiedere di essere risarciti per i danni subiti. In ogni caso il consiglio è quello di ricordare alle vittime che non sono sole e che tramite professionisti esperti possono avere l’opportunità di porre fine al comportamento vessatorio e tutelare i propri diritti.

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