Con tale disposizione, tutte le cartelle esattoriali notificate ai contribuenti dal 2000 al 2016 potranno beneficiare di tale agevolazione, attraverso lo stralcio delle sanzioni e degli interessi esposti in cartella.
Nello specifico è utile fornire le prime indicazioni di massima, considerando che dovranno essere valutate le varie posizioni caso per caso.
Come fare?
I contribuenti dovranno presentare la modulistica apposita, Modello DA1, entro il 31 marzo 2017. Equitalia risponderà entro il 31 maggio 2017.
Cosa inserire?
I debiti verso Equitalia contenuti in iscrizioni a ruolo o affidamenti eseguiti sino al 31 dicembre 2016 (anche in relazione ad avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps). Rientrano nella sanatoria tutte le tipologie di entrate iscritte a ruolo, con le sole eccezioni tassativamente indicate nella norma di legge 193/2016. Si tratta in particolare di:
– dazi, accise e Iva all’importazione;
– recuperi degli aiuti di Stato;
– somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti;
– sanzioni penali;
– sanzioni diverse da quelle tributarie e relative a violazioni contributive.
Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. È prevista anche la rottamazione dei ruoli in contenzioso: in questo caso, con la presentazione della domanda, il contribuente si assume l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso, di qualsiasi natura sia il contenzioso: tributario, previdenziale o altro e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente.
Cosa pagare?
Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Se il contribuente sta già pagando a rate, molto probabilmente aderendo alla sanatoria, potrebbe aver già saldato quanto dovuto ad Equitalia.
Quando pagare?
Si potrà versare le somme a debito in un’unica rata o con una dilazione massima di 5 rate sulle quali sono dovuti gli interessi di dilazione:
– le prime 3 rate sono pari al 70% delle somme dovute;
– le restanti due pari al 30%;
– per l’anno 2017, la scadenza delle 3 singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
– per l’anno 2018, è fissata nei mesi di aprile e settembre.
Le modalità di pagamento concesse saranno tre:
– i classici bollettini precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia;
– domiciliazione bancaria;
– direttamente allo sportello Equitalia.
Ricordarsi…
Basterà anche un solo giorno di ritardo nel pagamento di una qualsiasi delle rate perché si ripristini l’importo del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, e riprendano le azioni di recupero di Equitalia.
Inoltre, il debito residuo non potrà più essere rateizzato.
Alessandro D’Ingecco
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
alessandro@studiodingecco.com
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